INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0
Il nuovo credito d’imposta:
- spetta alle imprese residenti (e agli esercenti arti e professioni, limitatamente al credito d’imposta che sostituisce il super ammortamento) in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- non spetta alle imprese:
- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza).
- Per i beni materiali il credito d’imposta spetta in misura pari:
- al 40% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro;
- al 20% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
- Per i beni immateriali il credito d’imposta spetta in misura pari:
- al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.
- Per i beni materiali per i quali era riconosciuto il super ammortamento (“Altri beni”) il credito d’imposta spetta nella misura del:
- 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, in 5 quote annuali di pari importo gli investimenti in beni materiali, ovvero 3 quote per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere:
- dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, l’agevolazione (ora credito d’imposta) può essere fruita per la parte spettante riconosciuta per gli “Altri beni” (misura del 6%).
Il credito d’imposta:
- non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo, salvo il caso di effettuazione di investimenti sostitutivi con beni di caratteristiche analoghe o superiori.
Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.