INFORMAZIONI
I lavori, in base alla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente, devono essere avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie di agevolazione (fanno eccezione alcune casistiche previste nel Decreto). Per la partecipazione alle procedure sono richiesti i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ivi inclusi i titoli concessori ove previsti, il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e la registrazione dell’impianto sul sistema GAUDI’ validata dal gestore di rete.
Alle procedure di registri possono partecipare anche gli aggregati - costituiti da più impianti appartenenti al nel medesimo gruppo di incentivazione - di potenza unitaria non inferiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato non superi 1 MW. Lo stesso vale per le procedure d'asta, ma con potenza unitaria compresa tra 20 e 500 kW, mentre quella complessiva dell'aggregato dovrà essere uguale o superiore a 1 MW.
il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure di asta e registro secondo le scadenze indicate nel Decreto e secondo le seguenti modalità:
a) il periodo di presentazione delle domande di partecipazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;
b) la graduatoria è formata e pubblicata sul sito web del GSE entro 90 giorni dalla data di chiusura dei bandi.
I bandi sono organizzati in quattro gruppi, in particolare per gli impianti fotovoltaici i gruppi di interesse sono:
Gruppo A:
- impianti eolici;
- impianti fotovoltaici;
GRUPPO A-2 (solo per i Registri):
impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa.
Nella tabella sotto riportata sono riepilogati i contingenti di potenza (Registro) Ida assegnare per i gruppi A e A2 (riguardanti il fotovoltaico).
# | A | A2 |
MW | MW | |
1 | 45 | 100 |
2 | 45 | 100 |
3 | 100 | 100 |
4 | 100 | 100 |
5 | 120 | 100 |
6 | 120 | 100 |
7 | 240 | 200 |
770 | 800 |
Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito, secondo i seguenti criteri di priorità, fino a saturazione del contingente di potenza:
Criteri di priorità Registri (per impianti FV)
Gruppo A (nuovi impianti Eolici + FV)
|
|
Gruppo A-2 (nuovi impianti FV su tetti per sostituzione amianto) |
|
Gli impianti iscritti in posizione utile nei registri devono entrare in esercizio entro i termini prescritti nel Decreto, in particolare:
- 19 mesi per il Solare fotovoltaico di cui al Gruppo A;
- 24 mesi per Solare fotovoltaico di cui al Gruppo A-2.
- Per impianti nella titolarità della PA i termini sono incrementati di 6 mesi.
Il mancato rispetto di tali termini comporta una decurtazione della tariffa dello 0,5% per ogni mese di ritardo per un totale di 6 mesi. Decorso tale termine massimo, l’impianto decade dal diritto all’incentivo e successivamente qualora vengano riammessi ad altre procedure incentivanti la tariffa spettante è ridotta del 5%.
Gli impianti a registro di potenza superiore a 100 kW sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria e definitiva, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15 del Decreto. A tali fini, la misura percentuale della cauzione definitiva è pari al 2% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto; per gli impianti fotovoltaici è convenzionalmente fissato pari a 900 €/kW.
In particolare le tariffe di riferimento per gli impianti fotovoltaici sono le seguenti:
Potenza impianto (kWp) | Tariffa (€/MWh) |
20<P≤100 | 105 |
100<P<1000 | 90 |
P≥1000 | 70 |
La tariffa offerta è stabilita applicando alla tariffa di riferimento una riduzione percentuale pari all’offerta di ribasso formulata dal produttore nell’ambito delle procedure di asta e registro (su base volontaria). Nella richiesta di partecipazione ai registri l’operatore indica l’eventuale riduzione percentuale rispetto alla tariffa di riferimento che non può essere superiore al 30%.
Le tariffe sono riconosciute per la vita utile dell’impianto, nel caso del fotovoltaico posta pari a 20 anni.
La tariffa spettante può essere ridotta qualora si verifichino le condizioni riportate nel decreto (per es. mancato rispetto dei tempi massini di entrata in esercizio….)
I valori della tabella 1.1 sono ridotti, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, del 2% per le tipologie di impianti di cui al gruppo B e del 5% per le tipologie di impianti di cui al gruppo A
La tariffa spettante è maggiorata di un premio pari a 12,00 €/MWh nel caso di impianto fotovoltaico realizzato su tetti in sostituzione di coperture in eternit o amianto (gruppo tecnologico A-2), erogato su tutta l’energia prodotta.
Ai produttori con impianti fino a 100 kW su edifici - sulla quota di produzione netta consumata in sito - è attribuito un premio (cumulabile con il premio di 12 €/MWh) pari a 10€/MWh a condizione che, su base annua, l’energia autoconsumata sia superiore al 40% della produzione netta dell’impianto.
A seguito della aggiudicazione della gara, il produttore sigla con il GSE un contratto per differenza (CFD) a due vie per tutta l’energia immessa in rete con prezzo strike pari alla tariffa aggiudicata, ovvero:
- L’energia rimane nella disponibilità del produttore che la vende in borsa al prezzo zonale
- Successivamente, il GSE eroga al produttore o riceve da quest’ultimo le differenze tra il prezzo zonale e la tariffa aggiudicata (prezzo strike)
È prevista la facoltà per gli impianti fino a 250 kW di optare per la tariffa onnicomprensiva. In questo caso, il produttore ha come unica controparte il GSE che provvede ritira tutta l’energia immessa in rete dal produttore e ad erogare la tariffa aggiudicata.
I produttori aggiudicatari di incentivi possono richiedere al GSE di passare da un meccanismo all’altro (tariffa onnicomprensiva vs contratto per differenza e viceversa) per non più di due volte durante l’intero periodo di incentivazione.
Il GME avvierà una consultazione pubblica per la predisposizione di una disciplina per la realizzazione di una piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili.
L’Autorità adotterà, se necessario, disposizioni atte a rimuovere le eventuali barriere regolatorie per il finanziamento di nuove iniziative a fonti rinnovabili tramite contratti di lungo periodo. La partecipazione alla piattaforma è volontaria, resta ferma la facoltà di stipulare PPA anche al di fuori degli schemi che predisporrà ARERA.
Gli impianti che si qualificano per accedere alla piattaforma non possono partecipare alle procedure di asta e registro. Il GSE aggiornerà la procedura di qualificazione degli impianti rinnovabili e di emissione delle Garanzie di Origine anche al fine di consentire l’annullamento direttamente da parte degli utilizzatori finali.
Fino alla data di piena operatività della piattaforma, il GSE rende disponibile sul proprio sito le caratteristiche dei progetti e promuove l’incontro tra domanda e offerta.
Per maggiori dettagli si invita a consultare direttamente il provvedimento normativo.